Art. 3.
(Modalità di attuazione).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, ogni tre anni e in
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relazione ai singoli contratti dei settori pubblico e privato, l'aumento del trattamento minimo pensionistico di riferimento.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, determina l'incremento dei trattamenti minimi pensionistici sulla base delle disponibilità accumulate dal fondo speciale di cui all'articolo 1 al 31 dicembre dell'anno precedente.